Decreto sui Consultori della Regione Lazio: “spiegone” dello Sportello legale di Communia

Thu, 19/02/2015 - 16:56

Decreto sui Consultori della Regione Lazio: “spiegone” dello Sportello legale di Communia dopo la pronuncia del Consiglio di Stato. Da utilizzare per promuovere lotte sociali e azioni di disturbo ai movimenti pro life e per farsi dare la pillola del giorno dopo.

La Regione Lazio, da diversi anni, sta affrontando un piano di risanamento sanitario draconiano, a causa dell’enorme disavanzo, frutto di dissennate amministrazioni tanto del centro sinistra che del centro destra.
Il risanamento sta avvenendo a furia di tagli alla spesa sociale (con riduzione dei posti letto, dei presidi sanitari, innalzamento dei ticket), tutto a danno delle fasce più deboli della Regione.
Tuttavia, è importante dare la notizia di un segnale parzialmente diverso, per quanto riguarda, ad esempio, i Consultori familiari.
Il Presidente della Regione Lazio, in qualità di Commissario ad acta, ha adottato il decreto n. U00152/2014 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto le “Linee di indirizzo regionali per le attività dei Consultori familiari”. Più che frutto di una sensibilità politica della Regione, il decreto ci pare una presa d’atto (finalmente) delle battaglie contro l’uso religioso dei Consultori e per il rispetto della Legge 194.

Nel citato decreto si legge, in particolare, che: «In merito all’esercizio dell’obiezione di coscienza fra i medici ginecologi, che dati recenti pongono a 69,3% in Italia (Relazione Ministeriale sullo Stato di attuazione della Legge 194/78 ; anni 20 Il - 2012 , Commissione Affari Sociali - XVII Legislatura - Esame della Relazione sullo stato di attuazione della legge 194/78 2011-2012), si ribadisce come questa riguardi l’attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell’interruzione volontaria di gravidanza, di seguito denominata IVG. Al riguardo, si sottolinea che il personale operante nel Consultorio Familiare non è coinvolto direttamente nella effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e certificazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare IVG. Per analogo motivo, il personale operante nel Consultorio è tenuto alla prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all’applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi I.U.D. (Intra Uterine Devices)».

Il decreto è importante per diverse ragioni:

a) si prende finalmente atto dell’abnorme ricorso alle obiezioni di coscienza da parte dei medici, un abuso che sta svuotando dall’interno il valore universalistico del diritto alla salute;

b) il decreto pone paletti ferrei sul ruolo degli obiettori rispetto all’attività di attestazione dello stato di gravidanza del paziente e della certificazione attestante la richiesta di effettuare l’IVG;

c) il decreto chiarisce che è obbligatorio prescrivere i contraccettivi ormonali, anche quelli da utilizzarsi “in fase post-coitale”.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso al TAR Lazio due diverse Associazioni pro life, chiedendo al Tribunale di annullare il decreto e, nel frattempo, di sospenderlo in via cautelare.
Il TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 4843/2014 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare – non l’intero ricorso – sostenendo che i motivi di merito non apparivano sufficientemente validi.
Le medesime Associazioni, quindi, hanno proposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato (è l’organo di secondo grado), chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 5 febbraio 2015, n. 588, ha accolto l’appello – dando così ragione all’Associazione pro life – ma solo in parte. L’appello è stato accolto, infatti, solo per quanto riguarda l’obbligo del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l’IVG, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 194 del 1978 (il punto b) che abbiamo sintetizzato prima).
D’altronde, tale riconoscimento è chiaramente previsto dalla legge 194 e non possono certo essere i Giudici – o la Regione – a cambiare la norma, ma solo il Parlamento.
Lo stesso Consiglio di Stato, invece, ha confermato – sebbene sempre solo con riferimento alla fase cautelare –la parte del decreto che obbliga i medici obiettori a prescrivere contraccettivi, anche postcoitali (il precedente punto c)).

Quest’ultimo pronunciamento, basato su rilievi di carattere scientifico, è sicuramente utile perché smonta la mistificazione che vuole i contraccettivi postcoitali equiparati a pratiche abortive (anche contrariamente alle indicazioni dell’AIFA).
Adesso le carte tornano nuovamente al TAR per la decisione del merito del ricorso (ossia tornano al primo grado, per il giudizio vero e proprio).
In attesa del verdetto dell’organo regionale della giustizia amministrativa, resta chiaro che oggi chiunque può chiedere – e pretendere – la prescrizione e la somministrazione di contraccettivi anche postcoitali e che, pertanto, le obiezioni dei medici sul punto non possono in alcun modo essere considerate legittime.

Sportello legale Communia Roma